I prodotti da costruzione da più di 20 anni vengono regolamentati dalla Direttiva Europea 89/106/Cee, conosciuta con l’acronimo di Cpd – Construction Product Directive – e recepita in Italia con il Dpr n. 246/93, modificato poi dal Dpr 499/97.
Questa Direttiva, che ha accompagnato il mondo dell’edilizia in questi anni, è stata sostituita, nel 2011, dal nuovo Cpr, acronimo di «Construction Products Regulation» ovvero Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione.
Essendo questo un regolamento europeo è divenuto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione dal 04/04/2011.
Il Cpr contiene una serie di prescrizioni volte a regolare il mondo dell’edilizia con importanti novità quali una particolare attenzione alle piccole e alle microimprese (ridurre e semplificare oneri amministrativi) e alla difesa della salute dei lavoratori e dei consumatori. Inoltre viene inserito un nuovo requisito per le opere da costruzione «L’uso sostenibile delle risorse naturali» con riferimento al riutilizzo, alla riciclabilità e alla durabilità delle opere da costruzione e dei materiali, considerando specialmente l’utilizzo di materie prime eco-compatibili.
Nonostante il regolamento sia immediatamente attuativo, limitando fortemente implementazioni difformi e stabilendo un linguaggio tecnico comune, è comunque necessaria un’attuazione a livello nazionale.
Il Regolamento, chiarendo i concetti base della marcatura Ce, semplificherà così le procedure per le piccole imprese, permettendo una maggiore attendibilità al sistema attraverso l’imposizione di requisiti più rigorosi agli organismi ispettivi e di certificazione. Questo consentirà altresì una maggiore armonizzazione nell’ambito Ue della commercializzazione dei prodotti.
Questa «piccola rivoluzione» ha differito l’applicazione di diversi articoli per la metà del 2013, così da permettere l’adeguamento delle normative di prodotto al nuovo regolamento. Infatti, l’attuazione degli articoli art. dal 3 al 28, dal 36 al 38, dal 56 al 63, dal 65 a 66, nonché degli Allegati I, II, III e V, è prevista dal 1 luglio 2013.
Fino a oggi la marcatura Ce dei prodotti da costruzioni era accompagnata della «Dichiarazione di conformità» del produttore ai requisiti essenziali previsti per un determinato prodotto.
Oggi il Regolamento introduce un concetto nuovo: all’articolo 1 vengono fissate le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione delle prestazioni dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e all’uso della marcatura Ce.
La marcatura Ce rappresenta una metodologia armonizzata per valutare, provare, calcolare, garantire e dichiarare le prestazioni di un prodotto da costruzione. L’attuale «Dichiarazione di conformità» sarà cosi sostituita dalla «Dichiarazione di prestazione». L’obiettivo del Cpr è corredare il prodotto da costruzione, ai fini della libera circolazione nella Comunità Europea, con una Dichiarazione di prestazioni del prodotto effettuata secondo metodologie armonizzate.
La Dichiarazione di Prestazione diviene uno strumento che, rispettando la libera circolazione dei prodotti, garantirà la sicurezza e la qualità delle opere e non solo la sua commercializzazione.
È importante che i soggetti della filiera delle costruzioni siano sempre attenti all’impiego responsabile della Dichiarazione di prestazione del prodotto.
Questo è particolarmente efficace nella filiera dell’acciaio, dove la quasi totalità dei prodotti da costruzioni sono regolati delle norme armonizzate che prevedono l’obbligo della marcatura Ce.
Per maggiori informazioni il testo integrale del Cpr è visionabile qui.